Tari Tassa Rifiuti

Tassa Rifiuti

Descrizione

La Tari è una tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. La Tari (tassa sui rifiuti) è stata istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per l'anno 2014), che ha sostituito le precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). Ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (cd. aree comuni quali, ad esempio, scale e androne) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 L. n. 147/2013.In ipotesi di immobile concesso in locazione, ad esempio, il soggetto tenuto al pagamento della Tari è il conduttore, salvo che si tratti di locazione transitoria. Per tutti i casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, l'art. 1 c. 643 L. n. 147/2013 dispone in via generale che la Tari sia dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree che sia al contempo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della Tari, per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, il soggetto che gestisce i servizi comuni. Secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 643 della legge di stabilità 2014, tuttavia, restano comunque fermi nei confronti degli stessi singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. La base imponibile per il calcolo della Tari è costituita dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano (art. 1 c. 645 L. n. 147/2013). Al pari dei precedenti tributi sui rifiuti, quindi, anche ai fini dell'applicazione della Tari vengono considerate le superfici accertate o dichiarate site nel territorio comunale (relative a locali e aree scoperte occupati e idonei a produrre rifiuti). In concreto, gli importi del tributo vengono determinati da ogni Comune. Più precisamente, la Tari viene corrisposta ex art. 1 c. 650 L. n. 147/2013 in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti locali secondo quanto stabilito dal d.p.r. n. 158/1999 (regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

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